Come recentemente promessovi, vi offriamo oggi, grazie al nostro avvocato, Calogero Randazzo, una approfondita panoramica legale su quello che potrebbe essere il possibile scenario del contenzioso tra Uralkali ed Haas, la quale potrebbe davvero riuscire a mantenere le pretese di ritenzione di quanto già ricevuto dal colosso minerario russo nel corso della presente stagione 2022, vista sia l’espressa operatività della clausola rescissoria di discredito, che la possibile invocazione della risoluzione contrattuale causata da forza maggiore ed impossibilità sopravvenuta, oltre che avanzare, in aggiunta, delle richieste risarcitorie per danni, subiti e subendi, all’immagine ed alla reputazione pubblica della scuderia stessa.

Come tris­te­mente noto, a segui­to dell’invasione rus­sa in Ucraina, avvenu­ta il 24 Feb­braio scor­so, il mon­do intero si ritro­va scon­volto da una crisi, anz­i­tut­to uman­i­taria, ma al con­tem­po geopo­lit­i­ca, le cui impli­cazioni, cor­re­late diret­ta­mente o indi­ret­ta­mente all’attuale situ­azione bel­li­ca ai con­fi­ni d’Europa, si riper­cuotono in tut­ti i liv­el­li del­la vita sociale del mon­do glob­al­iz­za­to, pro­ducen­do un ril­e­vante impat­to anche in cam­po eco­nom­i­co e finanziario.

Anche il mon­do del­lo sport, purtrop­po, non è rimas­to esente dal pre­det­to coin­vol­gi­men­to: infat­ti, a causa del sis­tema di sanzioni e del con­seguente boicot­tag­gio, adot­ta­to nei con­fron­ti delle per­son­al­ità e dei sogget­ti eco­nomi­ci legati al potere rus­so dai pae­si ader­en­ti all’Unione Euro­pea ed alla NATO, la Haas, team statu­nitense di For­mu­la 1, alline­an­dosi alle posizioni assunte anche dai pro­tag­o­nisti del mon­do del­lo sport nei con­fron­ti dei sogget­ti di nazion­al­ità rus­sa coin­volti con il potere gov­er­na­ti­vo del Crem­li­no, ha deciso di inter­rompere, con effet­to imme­di­a­to, il con­trat­to di spon­soriz­zazione con la soci­età chim­i­co-mineraria rus­sa Ural­ka­li, a causa degli stret­ti lega­mi van­tati del pro­pri­etario del­la soci­età Dmit­ry Mazepin, con il pres­i­dente del­la Fed­er­azione Rus­sa Vladimir Putin.

Cionondi­meno, la scud­e­ria amer­i­cana ha deciso di con­clud­ere anche il rap­por­to di lavoro con il pilota Niki­ta Mazepin, figlio del­l’ap­pe­na cita­to Dmit­ry, dispo­nen­do il suo licen­zi­a­men­to in tron­co e rifi­u­tan­do di pagare al dri­ver rus­so anche il suo stipen­dio per il tem­po lavo­ra­to in ques­ta sta­gione e pri­ma dell’annullamento del con­trat­to, deci­den­do di chia­mare in tut­ta fret­ta al suo pos­to, a bor­do del­la VF-22, il pilota danese Kevin Mag­nussen.

In con­seguen­za di quan­to accadu­to, i ver­ti­ci di Ural­ka­li han­no diram­a­to un comu­ni­ca­to uffi­ciale attra­ver­so il quale han­no chiesto for­mal­mente ad Haas la resti­tuzione delle somme già ver­sate per la sta­gione 2022, adducen­do la respon­s­abil­ità per inadem­pi­men­to del team amer­i­cano per essere venu­ta meno ad i suoi obb­lighi con­trat­tuali nei con­fron­ti del colos­so minerario russo.

Tut­tavia, come già comu­ni­ca­tovi poche ore addi­etro, a fronte di tali dichiarazioni, la cita­ta scud­e­ria statu­nitense, per voce del suo team prin­ci­pal Gun­ther Stein­er, ha respin­to cat­e­gori­ca­mente le pretese avan­zate dal­la soci­età rus­sa, man­i­fe­s­tando invece la volon­tà di trat­tenere i 12 mil­ioni di euro già rice­vu­ti nel cor­so del 2022, richieden­do altresì alla Ural­ka­li un ulte­ri­ore ris­arci­men­to per la som­ma di 8 mil­ioni di euro, a tito­lo di perdi­ta di prof­itti per dan­ni arrecati all’immagine pub­bli­ca del­la scuderia.

Tut­to ciò pre­mes­so — vis­to che la ques­tione sem­bra des­ti­na­ta ad essere ogget­to di un acce­so con­tenzioso legale da dis­cutere nelle aule dei tri­bunali, ril­e­van­do come la posizione assun­ta dal­la Haas nei con­fron­ti del­l’ex title spon­sor Ural­ka­li sia fori­era di notevoli rif­les­sioni dal pun­to di vista pret­ta­mente giuridi­co — si ritiene utile pro­porre di segui­to uno speci­fi­co appro­fondi­men­to tem­ati­co, medi­ante la redazione di un sep­pur breve parere legale sul­la vicen­da.

Si pre­cisa sin d’ora che non è inten­zione di chi scrive fornire gius­ti­fi­cazioni o argo­men­ti legali a dife­sa di una parte o di un’al­tra, dato che in ques­ta sede si ten­terà, piut­tosto, di val­utare la situ­azione attuale tra le par­ti in dis­pu­ta, for­mu­lan­do un breve parere pro-ver­i­tate, adot­tan­do a tal scopo un approc­cio quan­to più neu­tro pos­si­bile per descri­vere i fat­ti cos­ti­tu­tivi del­la con­tro­ver­sia legale, in osse­quio al puro inten­to di anal­isi giuridica.

Pur non aven­do con­tez­za del­l’e­sat­to con­tenu­to dei con­trat­ti sot­to­scrit­ti tra Haas ed Ural­ka­li, cer­can­do di imba­stire, ciononos­tante, un’analisi legale al fine di scorg­ere le impli­cazioni di rilie­vo giuridi­co del con­flit­to rus­so-ucraino rispet­to alle obbligazioni con­trat­tuali ed ai poten­ziali inadem­pi­men­ti delle par­ti nel rap­por­to che le lega­va, appare utile sot­to­lin­eare, anz­i­tut­to, i pun­ti salien­ti emer­si dal­la let­tura del comu­ni­ca­to diram­a­to in queste ore dal­la scud­e­ria amer­i­cana agli organi di stam­pa.

Orbene, i respon­s­abili del­la scud­e­ria statu­nitense han­no cita­to, pri­mari­a­mente, l’operatività di una speci­fi­ca clau­so­la con­trat­tuale, la cd. “clau­so­la di dis­cred­i­to”, nel­la quale, stan­do a quan­to dichiara­to, era spec­i­fi­ca­to come lo spon­sor rus­so non avrebbe mai dovu­to “ferire, met­tere in dis­cus­sione, ridi­col­iz­zare o diminuire la rep­utazione pub­bli­ca e la buona immag­ine del­la Haas”, pena la imme­di­a­ta risoluzione uni­lat­erale del contratto.

Il team amer­i­cano ha, dunque, sostanzial­mente dife­so la legit­tim­ità dell’interruzione del con­trat­to e le moti­vazioni per le quali la som­ma ver­sa­ta da Ural­ka­li non deb­ba essere rim­bor­sa­ta dal team Haas, sot­to­lin­e­an­do come i lega­mi di Mazepin senior con il Crem­li­no e le sanzioni impostegli dall’Unione Euro­pea avreb­bero fat­to scattare la pre­det­ta “clau­so­la riso­lu­ti­va espres­sa”, la quale invalid­erebbe l’intero con­trat­to di spon­soriz­zazione tra le par­ti, pro­prio a causa del dan­no all’immagine pub­bli­ca del­la scud­e­ria, facen­do salve, tut­tavia, le somme incam­er­ate a tito­lo di accon­to nel cor­so del­l’inizio del­la sta­gione 2022.

A sup­por­to di quan­to assun­to, il comu­ni­ca­to di Haas ha aggiun­to che: “Sec­on­do l’u­na­nim­ità degli stu­diosi di dirit­to e sec­on­do la giurispru­den­za, la parte che ter­mi­na l’ac­cor­do per vio­lazione commes­sa da con­troparte non ha l’ob­bli­go di resti­tuire a quest’ultima ciò che ha già rice­vu­to in base all’ac­cor­do. La prete­sa del­la Ural­ka­li di ottenere il rim­bor­so del­l’ac­con­to di 12 mil­ioni di euro è, quin­di, infon­da­ta e va respin­ta”.

La stes­sa scud­e­ria, infine, oltre ad annun­cia­re la volon­tà di ritenere le somme già rice­vute, ha avan­za­to un’ulteriore prete­sa ris­arci­to­ria, pari ad 8 mil­ioni di euro, richi­esti sia per la perdi­ta di prof­itti che il team avrebbe real­iz­za­to da con­trat­to se l’accordo con Ural­ka­li fos­se pros­e­gui­to per l’in­tera sta­gione 2022, che a causa del dan­no all’immagine pub­bli­ca subi­ta dal team amer­i­cano in ragione del­la ces­sa­ta spon­soriz­zazione per la sopravvenu­ta vicen­da bel­li­ca.

Ciò pos­to, appro­fonden­do il nos­tro caso di specie cer­can­do di argo­mentare guardan­do oltre il mero asser­i­to richi­amo alla sopra cita­ta clau­so­la riso­lu­ti­va di dis­cred­i­to, appare doveroso doman­dar­si cir­ca la legit­tim­ità dei rime­di giuridi­ci che pos­sono essere adot­tati da quelle soci­età le quali, così come la Haas, si ritro­vi­no a dover gestire le lim­i­tazioni dis­poste a vario tito­lo nei con­fron­ti dei sogget­ti di nazion­al­ità rus­sa, come la Ural­ka­li, tenen­do con­to degli impor­tan­ti effet­ti che si riper­cuotono inevitabil­mente a cas­ca­ta anche sui rel­a­tivi con­trat­ti com­mer­ciali.

Per quan­to la situ­azione sia in attuale evoluzione, in man­can­za di doc­u­men­ti uffi­ciali su cui pot­er basare affer­mazioni mag­gior­mente sostenute, non aven­do altri pun­ti di certez­za oltre alla cita­ta clau­so­la rescis­so­ria pat­tizia di dis­cred­i­to, alcu­ni aspet­ti pos­sono sin d’o­ra essere val­oriz­za­ti, sof­fer­man­dosi per pri­ma cosa sul­la dis­ci­plina dei sin­goli con­trat­ti, che spes­so con­tengono par­ti­co­lari clau­sole oper­an­ti “ad hoc” al ver­i­fi­car­si di speci­fiche situ­azioni, per pas­sare in segui­to al vaglio del­la legge ivi applicabile.

Pri­ma di tut­to è nec­es­sario, dunque, val­utare le speci­fiche pre­vi­sioni dei con­trat­ti, le cui clau­sole pos­sono prevedere par­ti­co­lari esclu­sioni di respon­s­abil­ità nel caso in cui l’i­nadem­pi­men­to sia con­seguen­za di una cir­costan­za impre­vista, come esem­plar­mente accadde a causa del­la attuale crisi geopo­lit­i­ca, per poi con­sid­er­are quale sia la speci­fi­ca legge, nazionale o con­ven­zionale, applic­a­bile al con­trat­to, dal­la quale inter­pre­tazione pos­sono derivare sig­ni­fica­tive dif­feren­ze nel­la dis­ci­plina legale dell’accordo.

È bene pre­cis­are pri­ma facie che, sebbene il prin­ci­pio uni­ver­sale che rego­la i con­trat­ti espres­so nel cele­bre bro­car­do “pacta sunt ser­van­da”, ossia che cias­cu­na parte deve rispettare le obbligazioni che ha assun­to, impon­ga il rigi­do rispet­to delle dis­po­sizioni pat­tizie, con­sid­er­a­to che il con­trat­to è per definizione legge tra le par­ti, cir­costanze esterne alla volon­tà delle par­ti pos­sono avere, tut­tavia, sig­ni­fica­tivi impat­ti sul­l’ese­cuzione dei con­trat­ti, come effet­ti­va­mente avvenu­to nel caso del­la rescis­sione uni­lat­erale del con­trat­to oper­a­ta da parte di Haas nei con­fron­ti del­l’ex spon­sor Ural­ka­li, a causa delle sanzioni inter­nazion­ali sta­bilite dal­l’U­nione Euro­pea a cari­co di moltepli­ci sogget­ti di nazion­al­ità rus­sa che han­no impat­ta­to in modo pro­rompente sug­li equi­lib­ri eco­nom­i­co-finanziari del­la scud­e­ria statunitense.

Ciò pos­to, pur non conoscen­do quale sia la legge nazionale che dis­ci­plina il con­trat­to di spon­soriz­zazione tra Haas ed Ural­ka­li, la cui conc­re­ta legit­ti­ma oper­a­tiv­ità sarà  prob­a­bil­mente vin­co­la­ta ad un futuro arbi­tra­to con­ven­zionale, né tan­tomeno essendo in pos­ses­so dei det­tagli del­la dis­ci­plina pat­tizia ivi com­pre­sa e delle pos­si­bili clau­sole penali, è tut­tavia pos­si­bile ragionare per con­cetti gen­er­ali, par­tendo esem­plar­mente dal­la nor­ma­ti­va ital­iana in mate­ria di con­trat­ti a prestazioni cor­rispet­tive, delin­eare alcu­ni isti­tu­ti giuridi­ci che pos­sono venire in rilie­vo in quan­to pos­si­bili argo­men­ti di gius­ti­fi­cazione del­la rot­tura del con­trat­to tra le parti.

Volen­do trattare di cause di sciogli­men­to del vin­co­lo con­trat­tuale, è bene citare l’is­ti­tu­to del­la c.d. forza mag­giore: esso è, in prim­is, una causa esi­mente del­la respon­s­abil­ità in caso di inadem­pi­men­to dovu­to ad even­ti che siano, al momen­to del­la stip­u­la del con­trat­to, impre­visti ed impreved­i­bili, tali da gener­are l’estinzione dell’obbligazione per impos­si­bil­ità sopravvenu­ta del­la prestazione. L’impossibilità del­la prestazione rap­p­re­sen­ta dunque una causa di lib­er­azione del deb­itore e di esonero da respon­s­abil­ità con­trat­tuale.

Più pre­cisa­mente, la forza mag­giore è un isti­tu­to giuridi­co com­par­so per la pri­ma vol­ta nel Codice Civile Napoleon­i­co del 1804 ed è un rime­dio pre­vis­to di default dal­la legge ital­iana, nonos­tante non esista alcu­na nor­ma nazionale che descri­va in modo esplic­i­to la fat­tispecie in esame, come accade nel­la mag­gio­ran­za degli ordi­na­men­ti di Civ­il Law, invo­ca­bile anche in un con­trat­to sot­to­pos­to alla legge straniera solo se espres­sa­mente pre­vis­to dalle par­ti ed a tal fine inser­i­to tra le clau­sole contrattuali.

Lo stes­so può essere uti­liz­za­to, al ricor­rere di alcu­ni pre­sup­posti, soltan­to per i con­trat­ti sinal­lag­mati­ci già con­clusi ed in cor­so di ese­cuzione al ver­i­fi­car­si di un even­to impre­vis­to, come ad esem­pio lo scop­pio di un con­flit­to, men­tre non tro­va appli­cazione per quei con­trat­ti che venis­sero con­clusi suc­ces­si­va­mente all’even­to (ver­reb­bero meno, infat­ti, i req­ui­si­ti dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità del­lo stesso).

Riguar­do all’­op­er­a­tiv­ità del­la cita­ta esi­mente, una vol­ta ele­va­ta la causa di forza mag­giore, even­to impre­vis­to ed impreved­i­bile,  in sec­on­do luo­go, potrà essere invo­ca­ta la c.d. impos­si­bil­ità sopravvenu­ta del­la prestazione, ossia la sopravve­nien­za di una causa non imputabile al deb­itore che impedisce defin­i­ti­va­mente l’adem­pi­men­to, scioglien­do in tal sen­so il vin­co­lo con­trat­tuale: si ricon­ducono a tale isti­tu­to sia la c.d. causa di forza mag­giore gen­er­a­ta da even­ti quali un con­flit­to bel­li­co, sia il c.d. fac­tum prin­cip­is, ossia l’or­dine o divi­eto di un’au­torità, tali da estinguere per causa involon­taria un’ob­bligazione pat­tizia. Alcu­ni sosten­gono, inoltre, che pos­sa ess­er fat­ta rien­trare anche nel con­cet­to dell’eccessiva onerosità sopravvenu­ta, ma tale posizione è in realtà alquan­to dubbia.

Negli ordi­na­men­ti di Com­mon Law, sis­te­mi giuridi­ci basati sul prin­ci­pio del­lo “stare deci­sis”, ossia del prece­dente giudiziario, come accade nei pae­si di dirit­to anglosas­sone (si citano, tra tut­ti, Reg­no Uni­to e Sta­ti Uni­ti), invece, la forza mag­giore non è un isti­tu­to giuridi­co e non esistono, nor­mal­mente, pre­vi­sioni leg­isla­tive che la dis­ci­plin­i­no espres­sa­mente, ma trat­tasi piut­tosto di un rime­dio, sot­to for­ma di clau­so­la con­trat­tuale, volto a tute­lar­si dall’eventualità che si ver­i­fichi uno di quegli even­ti che nel­la pras­si inter­nazionale han­no assun­to il nome con­ven­zionale di forza mag­giore per far rifer­i­men­to agli even­ti sta­tis­ti­ca­mente impre­visti, lim­i­tan­do in tal modo gli effet­ti del­la cd. “Frus­tra­tion”, isti­tu­to giuridi­co di Com­mon Law rien­trante tra le cause di risoluzione del con­trat­to mag­gior­mente utilizzate.

Orbene, tor­nan­do al nos­tro ogget­to di speci­fi­co appro­fondi­men­to, nel pri­mo caso del­la c.d. forza mag­giore, ovvi­a­mente, è pos­si­bile includ­ere la situ­azione cor­rente in Ucraina con tutte le sue con­seguen­ze, nel sec­on­do caso di c.d. fac­tum prin­cip­is ricadono cer­ta­mente, invece,  le sanzioni del­la UE.

Come pre­an­nun­ci­a­to sopra, pro­prio a causa delle dif­feren­ze che carat­ter­iz­zano la forza mag­giore nei diver­si ordi­na­men­ti di Civ­il Law (mod­el­lo del dirit­to gen­erale ed astrat­to, pre­cos­ti­tu­ito all’in­sorg­ere del con­flit­to dove il giu­dice appli­ca la legge, come il sis­tema giuridi­co ital­iano) rispet­to a quel­li di Com­mon Law (mod­el­lo con­trap­pos­to al Civ­il Law, dove il dirit­to è cre­ato dal­lo stes­so giu­dice, in relazione ad un con­flit­to già insor­to e sot­to­pos­to alla sua deci­sione, basan­dosi sulle prece­den­ti deci­sioni giudiziarie), è fon­da­men­tale anal­iz­zare sem­pre la ques­tione in fun­zione del­la legge applic­a­bile al contratto.

Infat­ti, se la parte oner­a­ta del­la prestazione non può eseguir­la, la con­troparte con­trat­tuale può rifi­u­tar­si di adem­piere la sua con­tro­prestazione sec­on­do il prin­ci­pio “inadem­plen­ti non est adim­plen­dum”, ossia che cias­cuno dei con­traen­ti può rifi­u­tar­si di adem­piere la sua obbligazione se l’al­tro non adem­pie o non offre di adem­piere con­tem­po­ranea­mente la propria.

Tale cir­costan­za appe­na descrit­ta, per cer­ti ver­si, appare molto vic­i­na alla vicen­da che vede coin­volti Haas ed Ural­ka­li, stante che il team del mag­nate statu­nitense Gene Haas ha invo­ca­to la rot­tura uni­lat­erale del con­trat­to, rifi­u­tan­dosi di adem­piere le pro­prie obbligazioni pat­tizie e scioglien­do il vin­co­lo con­trat­tuale, pro­prio eccepen­do l’im­pos­si­bil­ità di con­tin­uare il rap­por­to con la soci­età rus­sa Ural­ka­li, in segui­to alla emanazione delle sanzioni inter­nazion­ali da parte degli organi del­l’UE, che han­no col­pi­to, tra gli altri sogget­ti, pro­prio il patron del­l’azien­da Dmit­ry Mazepin, generan­do, di con­seguen­za, il dis­cred­i­to di cui alla già cita­ta speci­fi­ca omon­i­ma clau­so­la contrattuale.

D’al­tronde, i prin­cipi in mate­ria di impos­si­bil­ità sopravvenu­ta pre­visti dal­la legge ital­iana sono di fat­to inval­si in ambito inter­nazionale e ripro­posti in moltepli­ci accor­di con­ven­zion­ali pat­tizi, come accade esem­plar­mente nel­la Con­ven­zione di Vien­na del 1980 (in mate­ria di com­praven­di­ta inter­nazionale): anche la pre­det­ta Con­ven­zione prevede, infat­ti, che sus­sista un imped­i­men­to legit­ti­mo all’ese­cuzione del­l’ob­bligazione nel momen­to in cui l’even­to sia impreved­i­bile al momen­to del­la con­clu­sione del con­trat­to, fuori dal con­trol­lo del­la parte e tale da non con­sen­tire l’adem­pi­men­to di uno qual­si­asi degli obb­lighi del contratto.

A ciò si aggiun­ga che la ICC Force Majeure Clause 2003 (ICC Clause), emana­ta dal­la Cam­era di Com­mer­cio Inter­nazionale, richia­ma le tre carat­ter­is­tiche già prece­den­te­mente indi­vid­u­ate dal­la Con­ven­zione di Vien­na del 1980, indi­can­do inoltre una lista di even­ti il cui insorg­ere com­por­ta l’applicazione del­la clau­so­la di forza mag­giore, quali guerre, epi­demie, ribel­lioni, ter­re­moti, atti di ter­ror­is­mo, sab­o­tag­gi ed altre situ­azioni che non dipen­dono dal­la volon­tà umana.

Invero, per pras­si con­sol­i­da­ta, in molti con­trat­ti inter­nazion­ali, per tim­o­re di dimen­ti­care cer­ti even­ti cui la prestazione può essere ipoteti­ca­mente sogget­ta, le par­ti preferiscono fare un gen­erale richi­amo alla ICC Clause, invece di scri­vere una pro­pria clau­so­la di forza mag­giore e nonos­tante non si abbia notizia delle dis­po­sizioni ivi con­tenute e data la natu­ra inter­nazionale del con­trat­to di spon­soriz­zazione in paro­la, si ritiene alta­mente prob­a­bile che anche nel­lo speci­fi­co con­trat­to in essere tra Haas ed Ural­ka­li vi fos­se un richi­amo a tale clau­so­la rescis­so­ria di sal­va­guardia, oltre l’op­er­a­tiv­ità di altre pre­cipue clau­sole pat­tizie, come la già esam­i­na­ta clau­so­la di discredito.

Tutte le citate dis­po­sizioni, quin­di, com­por­tano che anche l’ec­ces­si­va onerosità sopravvenu­ta e non solo la impos­si­bil­ità del­la prestazione cos­ti­tu­is­cano di fat­to un imped­i­men­to legit­ti­mo all’ese­cuzione del­l’ob­bligazione, che fa venire meno la respon­s­abil­ità per l’i­nadem­pi­men­to e può portare persi­no all’estinzione del­l’ob­bligazione, delin­e­an­do così un ulte­ri­ore argo­men­to che potrebbe essere val­i­da­mente uti­liz­za­to dai legali di Haas a sosteg­no sia delle pro­prie pretese riten­tive di quan­to già rice­vu­to, trat­tenute dunque a tito­lo di cor­rispet­ti­vo per l’e­sat­to adem­pi­men­to del­la scud­e­ria, che di quelle ris­arci­to­rie in mer­i­to ai dan­ni subiti dal­la rot­tura con Ural­ka­li.

D’al­tronde la soci­età mineraria, invece, potrebbe lim­i­tar­si a richiedere la resti­tuzione delle somme esbor­sate e non godute a causa del­la rot­tura, decisa uni­lat­eral­mente da Haas, del con­trat­to in essere tra le par­ti, negan­do al con­tem­po l’op­er­a­tiv­ità del­la clau­so­la di dis­cred­i­to che del­la impos­si­bil­ità sopravvenu­ta per forza maggiore.

Ponen­do ideal­mente a lat­ere la ques­tione rel­a­ti­va alla risoluzione del con­trat­to di spon­soriz­zazione e del­la trat­tenu­ta delle somme già per­cepite, il team Haas, in mer­i­to alla pre­det­ta ulte­ri­ore richi­es­ta di ris­arci­men­to per i dan­ni subiti, ben potrebbe agire in giudizio per far valere anche le ipote­si di respon­s­abil­ità con­trat­tuale del­la Ural­ka­li (ovvero per inadem­pi­men­to delle speci­fiche obbligazioni con­trat­tuali assunte) avan­zan­do, a sosteg­no di quan­to chiesto, una pesante doman­da di ris­arci­men­to a cop­er­tu­ra sia del dan­no emer­gente (la perdi­ta net­ta subi­ta imme­di­ata­mente dal team) che del lucro ces­sante (il man­ca­to guadag­no derivante dal­la ces­sa­ta spon­soriz­zazione), ivi com­pren­den­do, dunque, i lamen­tati dan­ni all’im­mag­ine pub­bli­ca del­la scud­e­ria auto­mo­bilis­ti­ca.

In con­clu­sione, restando fer­ma la impre­scindibile neces­sità di esam­inare i sin­goli con­trat­ti in essere tra le par­ti e la rel­a­ti­va inter­pre­tazione in base alla legge applic­a­bile allo speci­fi­co rap­por­to giuridi­co, in atte­sa di aggior­na­men­ti del­la querelle giudiziaria tra le par­ti, si evi­den­zia come, tut­tavia, da una sep­pur astrat­ta anal­isi legale del­la vicen­da che vede coin­volti il team Haas ed Ural­ka­li, sia pos­si­bile delin­eare un quadro gen­erale risul­tante del rap­por­to con­tenzioso insis­tente tra le par­ti ed un rel­a­ti­vo spet­tro di rime­di giudiziali azion­abili dalle stesse per la soluzione del­la con­tro­ver­sia legale, che di segui­to si rias­sume, per com­pletez­za espositiva.

Orbene, in seno ad un poten­ziale giudizio tra le pre­dette par­ti (da ten­er­si in sede giudiziaria ovvero in osse­quio ad un lodo arbi­trale), da un lato, la Ural­ka­li potrebbe rib­adire anche proces­sual­mente la richi­es­ta di resti­tuzione delle somme ver­sate ad Haas in ragione del con­trat­to di spon­soriz­zazione tra le par­ti, soll­e­van­do a tal luopo una mera eccezione di inadem­pi­men­to con­trat­tuale; la scud­e­ria amer­i­cana, invece, argo­men­tan­do soprat­tut­to alla luce degli impre­visti ed impreved­i­bili even­ti bel­li­ci tra Rus­sia ed Ucraina e del­l’im­pat­to sul­la com­pagine soci­etaria di tali accadi­men­ti, potrebbe invece, anz­i­tut­to, man­tenere le pretese di riten­zione di quan­to già rice­vu­to in accon­to nel cor­so del­la pre­sente sta­gione 2022, vista sia l’e­spres­sa oper­a­tiv­ità del­la clau­so­la rescis­so­ria di dis­cred­i­to sia la pos­si­bile invo­cazione del­la risoluzione con­trat­tuale causa­ta da forza mag­giore ed impos­si­bil­ità sopravvenu­ta, oltre ad avan­zare, in aggiun­ta, delle richi­este ris­arci­to­rie per dan­ni, subiti e suben­di, all’im­mag­ine ed alla rep­utazione pub­bli­ca del­la scuderia.

Ph. Haas F1 Team ©

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